Sintesi
Grazie ai progressi compiuti nelle
ricerche genomiche, stanno emergendo rapidamente nuove tecniche per il
miglioramento dei raccolti. Queste consentono di apportare cambiamenti precisi,
mirati e prevedibili al genoma (pertanto si tratta di modifiche diverse
rispetto a quelle, meno recenti, realizzate negli organismi geneticamente
modificati, OGM). Le nuove tecniche rappresentano un potenziale significativo
per l'intensificazione sostenibile dell'agricoltura e per la sicurezza
alimentare, e vanno considerate come una tra le varie strategie disponibili in
combinazione con quelle che sono definite "buone pratiche
agronomiche". A differenza delle mutagenesi indotte da sostanze chimiche o
da radiazioni, tradizionalmente utilizzate per migliorare le colture, le nuove
tecniche di miglioramento genetico non comportano mutazioni multiple, ignote o
impreviste del genoma. Nel caso di molte di queste nuove tecniche, la pianta
che ne risulta non contiene geni estranei alla specie originaria e non sarebbe
distinguibile dal prodotto generato utilizzando tecniche tradizionali di
miglioramento genetico. Ciò induce a riesaminare cosa si intenda per modifica
genetica e pone l'esigenza di aggiornare i quadri normativi vigenti.
L'EASAC auspica quanto segue:
• Lo sviluppo di politiche dell'Unione
Europea (UE) a favore
dell'innovazione agricola dovrebbe essere trasparente, proporzionato e
pienamente coerente alle evidenze scientifiche
• È il momento di risolvere le attuali
ambiguità legislative. Chiediamo agli organismi di regolamentazione dell'UE di
confermare che i prodotti ottenuti grazie alle nuove tecniche di miglioramento
genetico, se privi di DNA estraneo, non rientrino nell'ambito
della legislazione sugli OGM.
• Lo scopo che l'UE deve perseguire è
regolamentare i caratteri agronomici specifici e/o il prodotto, non la
tecnologia.
• La Commissione Europea e gli Stati
Membri dovrebbero intervenire concretamente per sostenere la ricerca
fondamentale sulle piante e proteggere le prove in campo delle nuove
colture.
• Aggiornare i quadri normativi della UE
aiuterebbe ad affrontare le implicazioni della scarsa connessione esistente a
livello regionale e globale riguardo le politiche di supporto alla scienza e
l'innovazione.
Nel contempo, è necessario un impegno
generale riguardo gli aspetti critici, compreso il riesame dell'uso appropriato
del principio di precauzione.
Introduzione
L'agricoltura continua ad affrontare sfide
complesse per raggiungere la sicurezza alimentare e nutrizionale in un periodo
di crescenti pressioni derivanti dalle ingiustizie sociali ed economiche,
dall'instabilità, dalla crescita demografica, dai cambiamenti climatici e
dall'esigenza di evitare ulteriori perdite di biodiversità degli ecosistemi.
Una produzione alimentare maggiore e più sostenibile richiede di sviluppare
colture più efficienti nell'uso di risorse limitate. Come già illustrato
dettagliatamente negli studi precedenti condotti dall'EASAC (2004, 2011, 2013, 2014),
l'innovazione in agricoltura può trarre giovamento dai progressi ottenuti grazie
alla ricerca nell'ambito della genomica funzionale. Il miglioramento genetico
delle colture può contribuire a rendere ottimale l'utilizzo e l'efficienza
delle risorse agricole (incentivando metodi di agricoltura sostenibile per
prevenire l'erosione del suolo, le carenze idriche e l'inquinamento delle
acque), la resa delle coltivazioni, la resistenza alle malattie, nonché a
migliorare le caratteristiche dei prodotti, quali il valore nutrizionale, la
conservabilità o le proprietà di trasformazione.
Pertanto, l'applicazione delle tecnologie
di miglioramento genetico alle colture con lo scopo di intensificare
l'agricoltura in maniera sostenibile dovrebbe essere una componente integrale
di tutti gli approcci disponibili, tradizionali o innovativi, sviluppati a
partire dai risultati delle buone pratiche agronomiche. Studi precedenti dell'EASAC (2013), hanno esaminato il valore,
presente e futuro, delle colture modificate geneticamente (GM - nelle quali il
materiale genetico è modificato secondo modalità che non si verificano durante
la fecondazione e/o la ricombinazione naturale) nonché i problemi da risolvere
per utilizzare al meglio le ricerche condotte a livello mondiale. Inoltre, l'ESAC ha evidenziato l'enorme importanza
di applicare nei programmi di selezione altre tecniche molecolari più recenti,
rese possibili grazie ai progressi delle biotecnologie. Questo insieme di nuove
tecniche sta rapidamente evolvendo e, per alcune di esse, il prodotto
risultante è esente da geni estranei alla specie oggetto di modifica. Ne deriva
l'esigenza di aggiornare le regolamentazioni: in alcuni casi non sarebbe
infatti possibile distinguere il prodotto ottenuto rispetto un altro prodotto
generato con tecniche tradizionali di miglioramento genetico. È necessario
pertanto riconsiderare il significato dell'espressione "modifica genetica".
Dopo la pubblicazione del rapporto EASAC nel 2013, altre organizzazioni e
istituzioni si sono occupate delle nuove tecniche di miglioramento genetico.
Fra queste prese di posizione, si possono annoverare:
1. Le comunicazioni della Accademia Nazionale
Tedesca delle Scienze "Leopoldina" assieme all'Accademia Tedesca di
Scienza e Ingegneria (Acatech) e all'Unione delle Accademie Tedesche delle
Scienze e degli Studi Umanistici (Leopoldina et al., 2015).
2. Un documento del Consiglio di Ricerca per
le Scienze Biologiche e per la Biotecnologia del Regno Unito (BBSRC, 2014),
nonché una relazione parlamentare eseguita dalla Commissione per la Scienza e
la Tecnologia della House of Commons che approfondisce queste tematiche (House
of Commons, 2015.
3. Una lettera del Governo olandese
indirizzata alla Commissione Europea alla fine del 2013, che raccomanda
l'esclusione della cisgenesi dal campo di applicazione dei regolamenti UE in
materia di OGM.
4. A livello di UE, un documento
dell'European Plant Science Organization (EPSO, 2015).
5. Da parte dell'OCSE, un documento
concernente la valutazione del rischio ambientale.
6. Documenti prodotti in altre regioni del
mondo; ad esempio, il comitato scientifico organizzato dalla Food Standards
Australia New Zealand ha elaborato un parere per chiarire quali alimenti
ottenuti grazie alle nuove tecniche di miglioramento genetico dovrebbero essere
considerati GM (FSANZ, 2014).
Nel complesso, questi recenti documenti
mostrano il valore potenziale delle nuove tecniche e l'assenza di nuove
problematiche riguardo gli aspetti di sicurezza. Tuttavia, per l'UE tali
documenti hanno rafforzato le preoccupazioni espresse dall'EASAC nel 2013 riguardo l'innovazione:
mancano certezze giuridiche e la possibilità di eccessi normativi può
comportare che l'UE non riesca ad utilizzate al meglio per l'agricoltura il
potenziale delle nuove tecniche. Nel contempo, alcune organizzazioni
ambientaliste non governative hanno esercitato pressioni (Panela et al., 2015)
per applicare regole UE molto rigide a queste nuove tecniche, considerandole
alla stregua della transgenesi (cioè delle tecniche per la produzione di piante
GM) per quanto riguarda i loro aspetti di ingegneria genetica.
La presente Dichiarazione dell'EASAC ha lo scopo di prendere in
considerazione le evidenze pubblicate di recente e le raccomandazioni che si
riferiscono alle nuove tecniche di miglioramento genetico, per rivedere ed
ampliare i nostri interventi nei confronti dei decisori politici nelle
istituzioni UE e negli Stati Membri. Le raccomandazioni qui esposte non entrano
nel merito della questione delle colture GM, anche se potrebbero esserci
aspetti comuni a tutte le tecnologie dedicate al miglioramento genetico dei
raccolti. Inoltre, le conclusioni del nostro lavoro precedente riguardo le
coltivazioni GM (2013) non sono cambiate. Quali sono le nuove tecniche di
miglioramento genetico e cosa riescono ad ottenere? Come già argomentato nel
documento precedente (EASAC 2013),
le nuove tecniche di miglioramento genetico possono essere utilizzate per
generare nuove varietà di piante in maniera più precisa ed efficace. Le prime
realizzazioni. Esempi di applicazioni delle nuove tecniche di miglioramento
genetico Colza tollerante i diserbanti L'azienda Cibus ha impiegato la
tecnologia del gene editing per un prodotto nel quale non viene inserito
materiale genetico estraneo (Anon, 2015). Questa coltura commerciale è stata
generata utilizzando genome editing, è coltivata negli USA dalla primavera del
2015 e ha ottenuto in Canada l'autorizzazione per la coltivazione. Le autorità
tedesche hanno dichiarato di non considerare i prodotti ottenuti tramite il
gene editing come GM bensì come i prodotti ottenuti con tecniche tradizionali,
aggiungendo tuttavia che tale giudizio potrebbe cambiare se la Commissione
Europea dovesse prendere decisioni diverse. Patate soggette a minore
imbrunimento e che generano meno acrilammide.
Il Dipartimento dell'Agricoltura degli
Stati Uniti (USDA) e la Food and Drug Administration (FDA) hanno approvato una
varietà di patata sviluppata dalla società Simplot che non contiene DNA
considerato estraneo (sono state trasferite sequenze di DNA da patate
selvatiche sessualmente compatibili) e impiega la tecnologia dell'RNA
interference per ridurre il livello di alcuni enzimi, fra cui polifenolo
ossidasi, responsabile dell'imbrunimento delle patate una volta spelate o
tagliate. Inoltre, grazie ad una riduzione del livello dell'aminoacido
aspargina e degli zuccheri riducenti, ad alte temperature di cottura questa
patata genera quantità minori di acrilammide, un metabolita potenzialmente
cancerogeno, rispetto le patate comuni (Waltz, 2015). Applicazioni del genome
editing.
Una recente rassegna della letteratura
(Araki e Ishii, 2015) esamina le ricerche condotte sulle principali colture
(inclusi orzo, mais, riso, soia, arancio dolce, pomodoro, frumento). In
particolare sono analizzati gli studi sulle possibili mutazioni aggiuntive non
volute (le cosiddette mutazioni offtarget). Tra i progressi più recenti nel
genome editing citiamo lo sviluppo di un frumento resistente all'oidio e una
linea di mais che contiene livelli più bassi di fitato (Jones, 2015).
Le nuove tecniche di miglioramento
genetico descritte in precedenza da EASAC includono:
• Cisgenesi: trasferimento di uno o più geni
nell'ambito della stessa specie o specie affini.
• Intragenesi:
inserimento di sequenze codificanti riorganizzate derivate dalla stessa specie
o da specie affini.
• Mutagenesi
mirata: mediata, ad esempio,
da nucleasi di tipo zinc finger o TALEN (transcription activator-like effector
nuclease).
• Introduzione
transitoria di DNA ricombinante, ad esempio mutagenesi indotta da
oligonucleotidi e agro-infiltrazione.
• Altre
tecniche innovative: ad
esempio, silenziamento genico mediante metilazione del DNA indotta da RNA,
reverse breeding, innesto di nesti non-GM su portainnesti GM. Inoltre, più
recentemente (vedi ad esempio Jones, 2015) è emerso con chiarezza che un contributo
sempre maggiore e tecnologicamente preciso sarà portato da altre tecniche di
editing del genoma utilizzate per inserimenti o delezioni mirate, forse in
particolare dalla tecnica CRISPRCas9 (clustered regularly interspersed short
palindromic repeats - Crispr-associated protein 9).
Non entreremo nel merito dei dettagli
tecnici di tali metodologie, che possono essere trovati ad esempio nelle
pubblicazioni di Podevin et al., (2012), dell'Advisory Committee on Releases to
the Environment del Regno Unito (ACRE, 2013), del BBSRC (2014), e
dell'Accademia Leopoldina (2015), ma desideriamo evidenziare e riassumere
alcune delle principali implicazioni, come segue:
• Grazie al ritmo incalzante dei progressi
compiuti nel sequenziamento e nella caratterizzazione delle funzioni geniche
delle piante, le nuove tecniche di miglioramento genetico consentono di
realizzare cambiamenti mirati più precisi ed affidabili sul genoma attraverso
aggiunte, delezioni o sostituzione del DNA in siti specifici.
• Rischi e benefici delle nuove piante
prodotte sono determinati dai cambiamenti introdotti, e non dal metodo
utilizzato per introdurli.
• A differenza della mutagenesi chimica o
indotta da radiazioni, spesso utilizzata come base per migliorare le colture,
le nuove tecniche di miglioramento genetico sono meno soggette a causare
mutazioni multiple, non note e non volute all'interno del genoma. A differenza
dai metodi GM, molte delle nuove tecniche di miglioramento genetico non
comportano l'inserimento di DNA estraneo.
• Pertanto, in alcuni casi i risultati
delle nuove tecniche non possono essere distinti dai cambiamenti del DNA
ottenuti con tecniche tradizionali di miglioramento genetico, i cui prodotti
possono essere immessi sul mercato senza previa autorizzazione.
Se si utilizzano approcci epigenetici (che
modificano l'espressione dei geni), le sequenze nucleotidiche del DNA rimangono
addirittura completamente inalterate. Non sarà dunque possibile discernere il
metodo utilizzato per produrre la nuova varietà di pianta. Regolamentazione
nell'UE e Innovazione Il gruppo di lavoro di esperti "New Techniques"
dei Paesi Membri dell'UE (Podevin et al., 2012) ha chiarito e documentato i
casi in cui le nuove tecniche di miglioramento genetico non rientrano nel campo
di applicazione della legislazione che riguarda gli OGM, giungendo a concludere
che la definizione giuridica di un organismo modificato geneticamente non è
applicabile per gran parte delle nuove tecniche di miglioramento genetico. Tale
valutazione è in linea con altre analisi (vedi, ad esempio, ACRE, 2013).
Di conseguenza, queste tecniche o
rientrano nell'ambito delle eccezioni già disciplinate dalla legislazione
vigente oppure dovrebbero essere costituite come eccezioni, dato che i prodotti
che ne derivano non presentano differenze rispetto alle piante ottenute grazie
alle tecniche di miglioramento genetico tradizionali (EPSO, 2015). Tuttavia,
attualmente nell'UE esistono confusione e opinioni controverse circa le
modalità da seguire per regolamentare queste innovazioni tecnologiche:
fintantochè non sarà fatta chiarezza, la ricerca in questo campo e le sue
applicazioni saranno ostacolate. Le autorità USA hanno già stabilito che le
varietà di colture generate tramite l'editing del genoma non sono OGM (Jones,
2015)3 . I costi di registrazione UE per una nuova variante di pianta, in
termini di tempo e denaro, sono solitamente modesti se questa è classificata
non-OGM, ma elevati per un prodotto classificato come OGM. Questa differenza è
particolarmente importante per le imprese piccole e medie e per i ricercatori
operanti nel settore pubblico, che dispongono di risorse limitate: la
classificazione come OGM limiterebbe le applicazioni alle colture di elevato
valore economico. Sarebbe grave se i "costi di ingresso" per le nuove
tecniche fossero sostenibili soltanto per le grandi multinazionali interessate
a vendere i loro prodotti sui mercati globali. Nel complesso, la legislazione
UE non ha tenuto il passo nè con i progressi raggiunti dalla genetica agraria
nè con le numerose evidenze che si vanno accumulando e che dimostrano come a
livello globale le nuove tecniche abbiano ripercussioni socio-economiche
positive e siano sicure.
Specificamente per le nuove tecniche di
miglioramento genetico, ribadiamo e ampliamo le conclusioni raggiunte nei
precedenti lavori EASAC:
• Politiche basate sull'evidenza: è vitale
che la posizione legislativa UE sia pienamente informata di ogni progresso
nelle evidenze scientifiche e nell'esperienza globale, e che i processi
decisionali sulla vigilanza normativa siano trasparenti.
• Certezza giuridica: sarebbe il momento
di risolvere le questioni che creano incertezze a chi si occupa di ricerca, di
miglioramento genetico e di agricoltura.
Chiediamo ai legislatori UE di confermare
che i prodotti delle nuove tecniche di miglioramento genetico, se non
contengono DNA estraneo, non rientrino nel campo di applicazione della
legislazione OGM, in linea con i pareri del gruppo di lavoro di esperti
"New Techniques" (Podevin et al., 2012) e altri gruppi di esperti (ad
esempio ACRE, 2013).
• Regolamentare il carattere e/o il
prodotto: le regolamentazioni in ambito agricolo devono essere proporzionate, e
l'EASAC raccomanda di regolamentare la caratteristica e/o il prodotto e non la
tecnologia: in sostanza, la valutazione dei rischi dovrebbe essere basata
innanzitutto sulla specifica caratterizzazione scientifica delle nuove piante,
qualunque sia il metodo utilizzato per ottenerle, e non in base al metodo
stesso. Già altrove e in varie forme sono stati adottati tali approcci basati
sui caratteri e/o i prodotti: ad esempio in Canada, Argentina e negli USA
(Araki e Ishii, 2015). Un sistema normativo di questo tipo comporterebbe un
ulteriore vantaggio, in quanto centrerebbe la discussione sulle caratteristiche
prioritarie per l'agricoltura. (BBSRC, 2014).
• Sostegno alla ricerca fondamentale:
riformare il quadro normativo UE richiede chiarezza e coerenza nel definire in
che cosa consista una nuova caratteristiche di una pianta (EPSO, 2015). È
inoltre sempre di grande importanza perseguire la ricerca fondamentale, al fine
di identificare ulteriori strumenti per nuove tecniche di miglioramento
genetico e garantire una loro completa caratterizzazione riguardo gli effetti
complessivi sulle cellule vegetali.
• Sostegno alla sperimentazione: la
valutazione di rischi e benefici delle nuove varianti di colture eseguita con
esperimenti in laboratorio e in prove di campo dovrebbe essere sostenuta dagli
Stati Membri, vale a dire essere protetta da vandalismi e danneggiamenti (Leopoldina
et al., 2015).
• Implicazioni della rinazionalizzazione
(decentramento amministrativivo) dei meccanismi di approvazione: l'EASAC
riconosce che le recenti decisioni adottate dalla Commissione Europea, il
Parlamento e il Consiglio dei Ministri, volte ad autorizzare gli Stati Membri a
vietare o limitare per motivi non-scientifici coltivazioni sul proprio
territorio di prodotti che sono stati ottenuti con le biotecnologie agricole e
approvati dalla Commissione Europea, hanno per certi versi introdotto una certa
flessibilità. Ciò non implica tuttavia che gli Stati Membri debbano prendere
decisioni autonome per stabilire in cosa consistono le nuove tecniche di
miglioramento genetico.
È ora importante aggiornare il sistema di
regolamentazione della Commissione Europea, in modo che gli Stati Membri
possano prendere le proprie decisioni politiche riguardo i prodotti
caratterizzati e valutati dagli organismi di regolamentazione UE in base alla
migliore evidenza scientifica disponibile.
• Impatto delle decisioni politiche UE: se
queste riforme non verranno realizzate, l'UE verosimilmente perderà sempre più
terreno rispetto ad altre regioni quanto allo sviluppo e all'utilizzo delle
nuove tecniche di miglioramento genetico. In questa eventualità, l'UE faticherà
ad esprimere le proprie potenzialità per contribuire alla ricerca e
all'innovazione globale in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale.
Tutto ciò comporta altre implicazioni negative: per il vigore della base
scientifica UE (che è stata protagonista in gran parte delle ricerche
pionieristiche nel settore delle tecniche di miglioramento genetico); per la
carriera dei ricercatori e di chi si occupa di miglioramento genetico; per la
competitività e la bioeconomia basata sulla conoscenza; per il commercio internazionale;
infine per la partecipazione UE ai programmi di ricerca internazionale
(Leopoldina et al., 2015). Ci potrebbe anche essere un ulteriore impatto
negativo sull'innovazione nei paesi in via di sviluppo (EASAC, 2013),
che sono preoccupati per i propri mercati di esportazione o sono propensi a
guardare all'UE per il ruolo trainante che assume in materia di ricerca e
sviluppo.
• Esigenza di impegno continuo sulle
criticità: i criteri e gli standard per la valutazione dei prodotti agricoli
innovativi devono essere sufficientemente robusti per poter far fronte
adeguatamente ai progressi scientifici, ai cambiamenti socio-economici e
all'esperienza sempre crescente in ambito normativo (Araki e Ishii, 2015).
Alcune evidenze suggeriscono che i consumatori nell'UE potrebbero accettare i
prodotti cisgenici, preferendoli a quelli transgenici (Delwaide et al., 2015),
ma la classe politica dovrebbe costantemente occuparsi di questa materia con
impegno proattivo, per capire e valutare le prospettive delle parti interessate,
compresi ricercatori, agricoltori, consumatori e industria, esaminando le
questioni più importanti, tra cui quelle riguardanti gli aspetti sociali,
economici e etici (Palmgren et al., 2015). Tale dibattito deve includere un
riesame dell'uso del principio di precauzione (Appendice 1) nonché le modalità
da seguire per allineare l'agricoltura agli altri settori economici, e
regolamentare in funzione dei caratteri e/o prodotti piuttosto che in base alla
tecnologia utilizzata. L'EASAC è
pronta e disponibile a mobilitare la comunità scientifica e a utilizzare le
proprie reti a livello globale per apportare un contributo alle discussioni in
corso su questa materia e per sollecitare interventi concreti. Appendice 1:
l'uso del principio di precauzione nella valutazione delle tecnologie di
miglioramento genetico delle colture Nella lettera indirizzata al Commissario
per la Salute e la Sicurezza Alimentare (Panella et al., 2015), un gruppo di
organizzazioni non governative ha chiesto di applicare alle nuove tecniche di
miglioramento genetico le legislazioni UE concernenti l'ingegneria genetica, e
di continuare a basare tali legislazioni sui principi di precauzione,
trasparenza e tracciabilità. Tuttavia, una recente relazione emanata dalla
Commissione Scienza e Tecnologia della House of Commons nel Regno Unito (House
of Commons, 2015) fornisce un'analisi dettagliata delle applicazioni del
principio di precauzione alle tecnologie genetiche volte a migliorare le
colture, contestando l'uso continuato di tale principio in quest'ambito. La
Commissione Parlamentare cita la Comunicazione della Commissione Europea
(Commissione Europea, 2000), dove veniva stabilito che il principio di
precauzione copre "quelle specifiche circostanze ove la prova scientifica
è insufficiente, inconcludente o incerta, e quando vi sono valutazioni
scientifiche preliminari che indicano che esistono ragionevoli fondamenti per
temere che effetti potenzialmente pericolosi sulla salute dell'ambiente,
dell'uomo, degli animali o delle piante possano non essere garantiti con il
livello di protezione adottato".
La relazione parlamentare britannica
concorda che l'approccio di precauzione è adeguato se si verificano le
circostanze sopraindicate, ma per le modifiche genetiche trae le seguenti conclusioni:
• La prova scientifica non è
insufficiente, inconcludente o incerta.
• La prova scientifica obiettiva indica
che ogni possibile rischio nelle colture OGM deriva dalle caratteristiche
rilevabili nella nuova pianta e non da un rischio insito nella tecnologia.
Nulla indica che esistano ragionevoli fondamenti per temere che questi prodotti
possano portare a effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, la salute
umana, degli animali o delle piante.
• Tutte le legislazioni che contengono il
principio di precauzione devono prevedere l'abolizione delle misure di
precauzione quando vi sia consenso scientifico che i rischi sono irrisori. Come
messo in evidenza nella relazione parlamentare britannica (2015), la
Comunicazione della Commissione Europea stabilisce anche che invocare il
principio di precauzione non può essere un pretesto per derogare dai principi
generali della gestione dei rischi, che sono i seguenti:
• Proporzionalità: le misure prese non
devono essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato e non
sono intese al conseguimento di un rischio zero. La proporzionalità come
principio morale, come guida nel processo decisionale e in relazione al
principio di precauzione è discussa in maniera approfondita da Hermeren
(2012).
• Non-discriminazione: le situazioni
paragonabili non devono essere trattate in maniera diversa e le situazioni
diverse non devono essere trattate allo stesso modo.
• Coerenza: le nuove misure devono essere
coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe.
• Considerazione degli sviluppi
scientifici: per riesaminare in modo appropriato le misure di
precauzione.
• Esame dei vantaggi e degli oneri:
risultanti dall'azione o dall'inazione, in un'ottica sia economica sia sociale.
La relazione parlamentare Britannica (2015) conclude affermando che questi
principi riguardo la gestione dei rischi non sono osservati dal regolamento UE
concernente le colture GM. L'EASAC teme
che un'applicazione inadeguata del principio di precauzione, non coerente con
le prescrizioni generali in materia di gestione del rischio, ostacolerà anche
l'innovazione derivante dalle nuove tecniche di miglioramento genetico.
Ringraziamenti
Questa Dichiarazione è stata preparata da
Volker ter Meulen (Presidente del Panel Direttivo sulle Bioscienze, EASAC) e da
Robin Fears (Direttore del Programma Bioscienze, EASAC) in consultazione con i
membri dell'ex Gruppo di Lavoro dell'EASAC sul progetto "Planting the
Future"
(http://www.easac.eu/fileadmin/Reports/Planting_the_Future/EASAC_Planting_the_Future_FULL
_REPORT.pdf) e del Biosciences Steering Panel
(http://www.easac.eu/biosciences/steering-panel.html). La Dichiarazione è stata
sottoposta ad un'ulteriore peer review nel corso del processo di approvazione a
cura dei membri delle accademie dell'EASAC. EASAC ringrazia tutti coloro i
quali hanno contribuito con il loro aiuto e i loro suggerimenti. Note (1)
Traduzione del documento "New breeding techniques" pubblicato il 13
luglio 2015 da EASAC - European Academies' Science Advisory Council. La
traduzione è a cura della Società Italiana di Genetica Agraria e della Società
Italiana di Biologia Vegetale. Il testo della traduzione non è stato rivisto da
EASAC. Per l'originale si veda:
http://www.easac.eu/home/reports-andstatements/detail-view/article/easac-statem-2.html
(2) http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/Press/Announcements/ucm439121.htm
(3) Una rassegna dettagliata dei quadri normativi vigenti a cura del
Dipartimento USA per l'Agricoltura e dell'APHIS (Servizio di Ispezione per la
Salute Animale e Vegetale), contenente la valutazione degli strumenti di
miglioramento genetico più nuovi, comprese le nucleasi sitospecifiche, la
cisgenesi e la transgenesi, viene fornita da Camacho et al., 2014.
Nessun commento:
Posta un commento